Se “una fonte”, della quale ho il diritto di proteggere l’anonimato, mi ha riferito una notizia “la cui fondatezza sto verificando”, siamo almeno d’accordo sul fatto che, fino a quando non l’ho verificata, non ho alcun diritto, a nessun titolo, di renderla pubblica? Siamo d’accordo almeno su questo, per la miseria?!