Non esiste il femminicidio, ma esiste solo l'omicidio di un essere umano.
Non c'è nulla di scorretto in questa affermazione. Secondo la nostra carta, uomini e donne sono uguali, e non può essere accettata alcuna discriminazione sulla base del sesso di appartenenza. Perciò, nel caso di un delitto, è incostituzionale qualsiasi aggravio di pena o una figura delittuosa differente che sia basata sul sesso della vittima.
Io mi chiedo perché questo problema non sia stato sollevato seriamente, soprattutto in sede parlamentare. In dottrina esistono giustamente delle perplessità in ordine alla violazione del principio di uguaglianza, in ordine al principio di tassatività e proporzionalità della pena. Ma, per ora, in giurisprudenza tutto tace.
Non c'è razionalità giuridica in questa discriminazione, sulla base della quale viene creata una nuova figura delittuosa chiamata ideologicamente "femminicidio" (art. 577-bis c.p.). L'azione delittuosa di un uomo che uccide la propria donna per ragioni passionali non è per nulla diversa rispetto a quella di una donna che per le stesse ragioni, uccide il proprio uomo.
Perciò, perché i due fatti delittuosi devono essere trattati in modo diverso? E si badi, a mio avviso non è affatto sufficiente che esistano "obblighi" internazionali sul contrasto alla violenza di genere, perché tali obblighi comunque devono essere compatibili con i principi fondamentali inderogabili della nostra carta, e l'art. 3 della Costituzione - che piaccia o meno! - è un principio fondamentale INDEROGABILE, che non può essere superato da nessuna norma internazionale.
Mi auguro che la giurisprudenza ponga fine a questa discriminazione, riconducendo l'omicidio di una donna nell'alveo della nostra Costituzione. Non esiste alcuna ratio che possa giustificare una retribuzione penale più severa quando la vittima di un omicidio è di sesso femminile. Come non esisterebbe se l'omicidio di un uomo fosse punito più severamente.